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La novità in Abruzzo dal 4 maggio - per chi rientra in Abruzzo dal 4 maggio e le macro-associazioni di persone all’aperto

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Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza n. 54 relativa a norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all’aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

 

Con decorrenza immediata ordina:

1. Che tutte le persone che a qualsiasi titolo, a partire da lunedì 4 maggio p.v., raggiungano il territorio abruzzese con giusto titolo, provenienti da altre regioni italiane, abbiano a segnalare la propria presenza sul territorio regionale, in modalità telematica all’indirizzo:

https://www.regione.abruzzo.it/…/come-segnalare-il-proprio-

ovvero al numero verde regionale 800 595 459 per l’opportuna presa in carico da parte del locale Servizio di Igiene, Epidemiologia e sanità Pubblica (SIESP) responsabile dell’area di arrivo ed al Comune di Residenza (o di Domicilio laddove non concidente) o dimora di destinazione nonché al proprio medico di medicina

generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo;

2. Che tutte le persone provenienti da altra Regione siano obbligate, per i prossimi 15 giorni ovvero sino a

diverso provvedimento:

a. al monitoraggio giornaliero della propria temperatura corporea e a comunicare tempestivamente al

SIESP territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5;

b. al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell’uso della mascherina e

dell’igiene delle mani per la prevenzione della trasmissione di SARS-Cov2, anche nelle aree pubbliche

ed aperte al pubblico del territorio Regionale, come disposto dal DPCM del 26 aprile 2020, articolo

3, comma 2 nonchè negli spazi chiusi e a livello domiciliare. Non sono soggetti al predetto obbligo i

bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso

continuativo della mascherina;

3. Che tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) siano

tenute - per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento - ad indossare la mascherina anche

negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali;

4. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COv2 nella Regione Abruzzo, si

applicano inoltre le seguenti misure specifiche:

a) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di

persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità

di recare con sé minori, disabili o anziani;

b) I mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di

prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:

i. obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti,

con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;

ii. definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto,

dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di

persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore

a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;

iii. individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l’attuazione delle misure nazionali

e regionali legate all’emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con

l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori

del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori

misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;

iv. limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri

strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita

dall’area stessa;

v. l’accesso all’area di mercato e l’uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al

fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale;

a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;

vi. rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del

distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;

vii. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato.

viii. presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita;

5. Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori

misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.

6. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite,

a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni

specifico mercato che preveda quanto segue:

a) presenza di varchi di accesso separati da quelli di uscita;

b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza

interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento.

 

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È disponibile il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

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Fase 2: Chiarimenti delle FAQ sulle misure adottate dal governo

Si può uscire per fare una passeggiata?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Posso spostarmi per far visita a qualcuno?

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?
L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Si può uscire per fare una passeggiata?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.

Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal dPCM 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?

Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?

Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse.
Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.

È consentito fare attività motoria o sportiva?

L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

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