Tagli, tagli e ancora tagli...... non se ne può più.
La Costituzione italiana repubblicana (1948) contiene almeno tre disposizioni attinenti al "diritto
alla salute":
- nel Titolo II, dedicato ai "Rapporti Etico-Sociali", l’art. 32 (comma 1) secondo cui “La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti …”; - nel Titolo III, dedicato ai "Rapporti Economici", l’art. 38 (comma 2) secondo cui “ I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze
di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”;
- nel Titolo V, dedicato a "Regioni, Province, Comuni", l’art. 117 secondo cui "La Regione
emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato … beneficienza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera …".
Tale ultima norma costituzionale, diversamente dalle prime due che ad oggi ci sono pervenute
immodificate, è stata oggetto di sostanziali modifiche a cura della L. Cost. n. 3/2001 avente ad
oggetto "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".
Nel testo originario del 1948 la tecnica giuridica utilizzata al fine della distinzione fra la
legislazione esclusiva dello Stato e quella concorrente Stato/Regioni era caratterizzata dalla
circostanza che alla seconda delle due era riservata, expressis verbis, un nucleo ristretto e
tassativo di materie, tra cui la "beneficienza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera",
con la conseguenza che tutte le materie ivi non citate erano di esclusiva competenza statale.
Alla luce di quanto finora esposto in tema di oblazione che, ab origine, era il metodo di
finanziamento delle cure sanitarie, non dovrebbe sorprendere che il legislatore costituzionale del
1948 avesse ritenuto di "accomunare" la beneficienza all'assistenza sanitaria.
A seguito della novella apportata nel 2001 all'art. 117 Cost., il rapporto tra legislazione esclusiva
dello Stato e legislazione concorrente tra Stato e Regioni è stato di fatto "invertito" poiché in
seno al nuovo e vigente comma 2 sono elencate le specifiche attività legislative di competenza
esclusiva dello Stato - lettere da a) a s) - mentre al successivo comma 3 sono identificate quelle
a partecipazione concorrente Stato/Regione, ed al comma 4 è statuito, a chiusura del sistema,
che "spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato".
Tale novella ha comportato l'introduzione, in materia sanitaria, della previsione secondo cui “lo
Stato … determina … i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (comma 2 lett. m) mentre
"sono materie di legislazione concorrente quelle relative (alla) … tutela della salute …" (comma 3).
Ciò ha provocato un'estensione dei compiti costituzionalmente assegnati alla Pubblica Amministrazione
che da opere svolte nei confronti di chi abbisogna di cure (assistenza sanitaria e ospedaliera
1948 - 2001) diventano azioni da svolgere in funzione proattiva, non meramente reattiva, poste a
salvaguardia della salute dei cittadini (dal 2001 tutela della salute).
Anni fa la prerogativa di molte strutture pubbliche, di qualsiasi genere, era quella di produrre servizi o prodotti a qualsiasi “costo”, senza porre alcuna attenzione al rapporto finale tra risorse impiegate e risultati ottenuti. Il mutamento degli scenari organizzativi aziendali nel settore pubblico, il cambiamento dell’ottica politico-amministrativa nella gestione del “pubblico”, e non da ultimo il venir meno di molte delle posizioni di monopolio, fino a qualche tempo fa mantenute da diverse aziende pubbliche, hanno posto/imposto ai dirigenti di tali realtà di pensare e gestire l’azienda pubblica sempre più come azienda privata.
La necessità di sottoporre anche le aziende socio sanitarie ad un controllo di gestione, attraverso un’analisi tanto economica quanto finanziaria, ha portato l'asse di interesse dal paziente, dalla sua famiglia, al puro ed esclusivo ricavo.
Tale metamorfosi ha generato un modello di analisi dei costi, della pianificazione, della programmazione e controllo degli scostamenti relegando il paziente sempre in una situazione di costanti disagi e disservizi;......praticamente la trasformazione delle USSL in ASL appare deleteria visto che tutto ruota intorno al puro ed esclusivo ricavo e non si hanno percezioni vantaggiose per il cittadino.
Noi le tasse le paghiamo per avere servizi e non disagi, disservizi o addirittura mala sanità come ci riportano le cronache quotidiane.
La sanità fa parte di quelle strutture statali che vengono considerate "passive" dove devono essere contenuti i costi e dove bisogna combattere ferocemente la corruzione e il mal costume altrimenti l'alternativa sarebbe allora niente più tasse, ci rivolgiano alle assicurazioni al privato.