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Tommaso Cieri : ricorso al Prefetto per i ritardi nella consultazione popolare sul deposito gpl

Non si possono far pagare le inefficienze e i ritardi dell’Amministrazione Comunale ai cittadini Ortonesi

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Nonostante nel Consiglio Comunale del 20.4.2016, nel ritenere opportuno una maggiore diffusione del progetto e quindi di informare maggiormente la città, si sia deliberato di integrare la procedura di comunicazione ex art. 24 D.lgs. n. 105 del 24/6/2015 con l’invio di formulari ai cittadini Ortonesi e ai portatori di interesse, a tutt’oggi l’Amministrazione Comunale, cioè a circa un mese dalla deliberazione detta, con un ritardo che ha dell’incredibile, non ha ancora inviato alcunchè ad alcuno.

Non si possono far pagare le inefficienze e i ritardi dell’Amministrazione Comunale, ai cittadini Ortonesi, ne men che meno si possono ledere i loro diritti, diritto peraltro previsto espressamente per legge, dei cittadini Ortonesi di esprimere la propria opinione.

Il termine dei sessanta giorni deve essere rispettato, anche se l’Amministrazione è inefficiente, ed anche perché con la delibera n. 49 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.4.2016, si è modificato/integrato la procedura conoscitiva introducendo l’invio del formulario, di conseguenza il termine di sessanta giorni decorre dall’invio del formulario e non dalla “sola” pubblicazione.

La delibera in tal senso e più che chiara, in essa infatti si fa riferimento alla procedura ex art. 24, e alla opportunità di una maggiore diffusione del progetto a mezzo formulari, di conseguenza, nella logicità delle cose il termine deve decorrere dai formulari e non dalla pubblicazione altrimenti il dichiarato scopo di maggior diffusione del progetto non sarebbe neppure raggiunto.

Poiché in città girano voci, anche provenienti dalla stessa Amministrazione, che il termine decadrebbe al sessantesimo giorni decorrente dal 21.4.2016, per precisare quale sia la reale decorrenza del termine, che come detto DEVE DECORRERE DALL’INVIO DEI FORMULARI, questa mattina ho INVIATO UNA MISSIVA AL PREFETTO DI CHIETI, e per conoscenza anche al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale di Ortona, affinchè, nel legittimo rispetto della legalità e dei diritti dei cittadini Ortonesi, diritto peraltro espressamente previsto per legge, si definisca tale situazione nel senso che si ribadisca che il previsto termine di 60 giorni DECORRE DALL’INVIO DEI FORMULARI AI CITTADINI ORTONESI.

Il testo della lettera al Prefetto

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Oggetto: Comune di Ortona. Attiva procedura ex Art. 24 D.lgs 6.2015. Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 20.4.2016 avente ad oggetto: “Consultazione popolare sul progetto a mezzo di invio di Formulari “.

Spett.li Autorità

Con la presente, formalmente e a tutti gli effetti di legge, il sottoscritto Tommaso Cieri, nella qualità di Consigliere Comunale del Comune di Ortona, sono a segnalare che il Consiglio Comunale di Ortona, nella seduta del 20.04.2016, con la delibera di cui in oggetto, ha previsto che, in attuazione dell’art. 24 del D.lgs n. 105 del 24.6.2015, relativamente alla procedura di approvazione di progetto per l’installazione di deposito di GPL in area portuale di Ortona, che, la richiesta “consultazione e pareri”, venisse espressa con formulario da inviare ai cittadini e alle parti interessate della città di Ortona, e che il citato articolo 24 prevede quale termine di espressione delle parti interessate cittadine, 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Nella parte espositiva della detta delibera viene testualmente riportato:” … Preso atto dell’avvio della procedura ex art. 24 …….; ritenuta opportuna una maggiore diffusione del progetto ….” decidendo quindi che ai fini conoscitivi e di consultazione venisse disposto l’invio di formulari ai portatori di interesse Ortonesi.

L’Amministrazione Comunale, ancora prima che tale delibera venisse assunta, aveva individuato quale onere satisfattivo del citato articolo 24, “solo” la pubblicazione sul sito del Comune e a mezzo manifesti, pubblicazione che in effetti è stata fatta, a decorrere dal 21.4.2016.

Tale procedura però (di sola pubblicazione dei manifesti), deve ritenersi modificata/integrata con quanto legittimamente assunto e deliberato nella delibera n. del 20.4.2016 con la quale appunto, il Consiglio Comunale, nella sua facoltà di potere di indirizzo e controllo, nel ritenere di voler maggiormente informare la città, andava ad integrare la procedura avviata dall’ufficio, con l’aggiunta della modalità di comunicazione a mezzo formulario da inviare ai cittadini.

Tale integrazione, ovviamente, costituendo modifica sostanziale alla procedura ex art. 24 adottata dall’Amministrazione Comunale, e cioè di espressione di consultazione e parere, riapre i termini già decorrenti dalla pubblicazione dei manifesti e sul sito del Comune, e cioè dal 21.4.2016, facendoli “slittare” al recapito dei formulari.

Peraltro nella detta delibera n. 49 del 20.4.2016 non vi sono riserve circa la decorrenza dei termini, facendosi solo riferimento alla procedura ex art. 24 D.lgs n. 105 del 24.6.15 e alla necessità di maggiormente informare la città, di conseguenza il previsto termine deve decorrere dall’invio dei formulari e non dalla pubblicazione.

Del resto se cosi non fosse, il termine per l’espressione del parere, cosi come previsto dal citato articolo 24 sarebbe di fatto ridotto se non addirittura annullato, poiché a tutt’oggi l’amministrazione comunale, cioè a quasi un mese dall’assunzione della delibera, non ha ancora inviato alcunchè.

Poiché si sta creando in città particolare confusione circa la scadenza del termine entro il quale tale esercizio di parere da parte dei cittadini e parti interessate Ortonesi si dovrebbe esprimere, ritenendosi a decorrere dal 21.4.2016 cioè dalla pubblicazione sul sito e dei manifesti, si chiede che le autorità in indirizzo, per quanto di loro competenza, vogliano precisare che il termine previsto per l’invio di osservazioni e pareri cosi come indicato dall’art. 24 d.lgs. n. 105 del 24.6.2015, e cioè i sessanta giorni previsti, decorrono dalla data di ricevimento del formulario che verrà recapitato a cura dell’Amministrazione Comunale e non dalla pubblicazione effettuata il 21.4.2016.

Nel ricordare che il mancato rispetto di tale termine, oltrechè essere in violazione della legge che prevede espressamente 60 giorni per la comunicazione di consulti e pareri, essere in violazione dei diritti dei cittadini che si vedrebbero privati o al limite ridotti di un legittimo diritto di espressione, potrebbe, a parere di chi scrive, anche inficiare l’iter procedurale di approvazione del progetto, esponendo la ditta e l’amministrazione comunale a possibili e potenziali contenziosi con gravi ripercussioni negative soprattutto per la città, si confida in una cortese celerità.

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c.s  Consigliere Comunale Tommaso Cieri

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