Nel 2012, con l’articolo 12 della legge 247, è stato sancito l’obbligo per tutti gli avvocati di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.
Senza questa polizza, infatti, il professionista rischia di ricevere sanzioni pecunarie e provvedimenti disciplinari come la cancellazione dall’albo professionale.
Le condizioni minime essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti dal Ministero della Giustizia sentito il Consiglio Nazionale Forense.
Le polizze da stipulare sono due: una è relativa alla copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione mentre l’altra riguarda la copertura assicurativa degli infortuni anche per dipendenti collaboratori e praticanti anche al di fuori dello studio.
Una polizza avvocato obbligatoria copre qualsiasi tipo di danno, da quelli patrimoniali a quelli non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei e futuri. Inoltre la copertura c’è anche per danni colposi e dolosi anche causati da praticanti, dipendenti e collaboratori.